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BK_B 068/04

Bundesstrafgericht · 2004-07-20 · Italiano CH

Sequestro di conto bancario (art. 45 e 47 cpv. 3 AIMP)

Sachverhalt

A. L’11 marzo 2004 Interpol Roma ha chiesto alle competenti autorità svizzere l’arresto provvisorio in vista di estradizione di B.______, cittadino italiano residente in Ticino, per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso. Tale richiesta è fondata su un’ordinanza di custodia cautelare emessa il 15 novembre 2002 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro (v. sentenza del Tribunale penale federale del 16 giugno 2004, inc. BK_H 056/04).

B. B.______ è stato provvisoriamente arrestato il 30 aprile 2004 e posto in de- tenzione estradizionale; il 3 maggio 2004 l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione, notificato il 6 maggio successivo all’interessato in carcere.

L’11 maggio 2004 l’Ambasciata d’Italia a Berna ha presentato una doman- da formale di estradizione, completata dalla necessaria documentazione.

C. Con decisione incidentale del 13 maggio 2004, l’UFG ha ordinato il blocco di un conto bancario presso la Banca C.______ di X.______ appartenente alla A.______SA, società di cui B.______ è azionista in misura del 50% nonché procuratore con firma individuale.

D. Il 4 giugno 2004 la A.______SA è insorta dinanzi alla Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale, chiedendo l’annullamento dell’impugnato ordine di sequestro oppure, in via subordinata, lo sblocco del conto banca- rio nella misura del 50%. Essa postula altresì la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo. Le argomentazioni ricorsali saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.

E. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2004 l’UFG ha chiesto di respingere il gravame. Con replica del 24 giugno 2004 A.______SA ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni esposte in sede di reclamo. L’UFG non è stato invitato a duplicare.

- 3 - F. Con decreto dell’8 giugno 2004, il Presidente della Corte dei reclami penali ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Giusta l’art. 48 cpv. 2 AIMP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, con- tro le decisioni dell’UFG in materia di carcere in vista di estradizione e se- questro conservativo è ammesso, entro il termine di dieci giorni dalla notifi- ca del provvedimento di arresto o di sequestro, il reclamo alla Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale. Gli art. 214-219 PP sono appli- cabili per analogia.

In concreto, la decisione di sequestro impugnata è stata trasmessa dalla banca alla reclamante con lettera del 18 maggio 2004, ma ritirata alla posta di Y.______ solamente il 26 maggio 2004, come attestano le ricevute po- stali prodotte (v. atti 1.4 e 1.5. allegati al reclamo). Il reclamo, datato 4 giu- gno 2004, risulta pertanto tempestivo, intervenendo nel termine di 10 giorni di cui all’art. 48 cpv. 2 AIMP. La legittimazione ricorsuale è in concreto da- ta, essendo la reclamante titolare della relazione bancaria posta sotto sequestro (art. 214 cpv. 2 PP).

E. 2 L’art. 45 AIMP (dal titolo di “sequestro conservativo”) prevede che in caso di fermo della persona soggetta ad estradizione, gli oggetti o i beni che possono servire come mezzi di prova nel procedimento penale straniero o provengono dal reato sono posti al sicuro. L’UFG decide ulteriormente quali di questi oggetti o beni debbano rimanere o essere messi al sicuro (art. 47 cpv. 3 AIMP).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro ai sensi dell’art. 45 AIMP costituisce solo una misura provvisionale volta ad assicu- rare i mezzi di prova nel corso del procedimento penale straniero o a sal- vaguardare i proventi di reato; come tale, esso non pregiudica ancora ma- terialmente i diritti patrimoniali dell’interessato, rivestendo un carattere pu- ramente conservatorio. Il sequestro è pronunciato in vista di una successi- va decisione di consegna - che non pregiudica -, e può essere pronunciato se la consegna non appaia manifestamente inammissibile (DTF 121 IV 41 consid. 4b/bb; sentenza del Tribunale federale del 14 agosto 2001 [8G.43/2001], consid. 2a).

- 4 -

E. 2.1 La reclamante fa preliminarmente notare che B.______ è proprietario solo del 50% del capitale azionario della A.______SA, l’altra metà essendo de- tenuta da D.______, il quale sarebbe egualmente avente diritto economico del conto sequestrato. D.______ disporrebbe peraltro della procura sul conto in questione, conferitagli dopo l’arresto di B.______. Ora, a prescindere dal fatto che le censure relative alla titolarità sui diritti sequestrati non possono essere esaminate nell’ambito della decisione di sequestro, ma devono semmai essere fatte valere nell’ambito della proce- dura di estradizione vera e propria (e della relativa decisione di consegna), non è ben dato di vedere per quale motivo la presenza di un altro azionista nella società reclamante o il fatto che questa persona sia pure lei beneficia- ria economica del conto in questione sarebbero di ostacolo al provvedimen- to adottato. Quale azionista della società con diritto di firma individuale, B.______ era perfettamente in grado di compiere operazioni finanziarie in tutta autonomia e all’insaputa dell’altro azionista, compresa la gestione del conto (da lui stesso) aperto presso la Banca C.______ di X.______.

E. 2.2 La reclamante sostiene che la misura ordinata dall’UFG non sarebbe pro- porzionata, in mancanza di qualsivoglia indizio agli atti che sul conto se- questrato di sua pertinenza presso la Banca C.______ siano pervenuti ave- ri legati all’attività delittuosa imputata a B.______; inoltre, sempre secondo la reclamante, la misura impugnata arrecherebbe un grave e crescente pregiudizio all’attività commerciale – peraltro del tutto lecita - della società. Tali motivazioni non sono tuttavia sufficienti per annullare la misura impu- gnata, ritenuto, da un lato, che il sequestro costituisce solo una misura provvisionale volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso del procedi- mento penale straniero o a salvaguardare i proventi di reato (art. 45 AIMP) e che, dall’altro, non può – a questo stadio della procedura – essere esclu- so che B.______, in quanto azionista al 50% della A.______SA e procura- tore con diritto di firma della società, abbia depositato su tale conto delle somme di denaro provenienti dai reati di cui è imputato in Italia; quest’ultima considerazione è d’altronde rafforzata dal fatto che, per esplici- ta ammissione della reclamante (v. reclamo, pag. 5 in alto, pto 4), il conto li- tigioso è stato aperto da B.______, che ha espletato tutte le pratiche relati- ve e che si è persino dichiarato avente diritto economico dello stesso, il tut- to all’insaputa dell’altro azionista della società. In simili circostanze, visto che la consegna dei valori sequestrati all’autorità richiedente estera non sembra – di primo acchito - manifestamente inam- missibile, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. In attesa del chiarimento da parte dell’autorità inquirente dell’entità e della provenienza dei fondi depositati sul

- 5 - conto sequestrato, non è nemmeno possibile procedere ad uno sblocco parziale dello stesso; l’UFG è comunque invitato a procedere al più presto a tale esame, alfine di non arrecare alla A.______SA più danno del necessario.

E. 3 Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto nella mi- sura della sua ammissibilità. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigo- re dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della recla- mante soccombente. Queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano a fr. 800.-.

- 6 -

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N. incarto BK_B 068/04

Sentenza del 20 luglio 2004 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Keller Cancelliere Vacalli Parti

A.______SA, reclamante

rappresentata dall’Avv. Rossano Guggiari

contro

Ufficio federale di giustizia, opponente

Oggetto

Sequestro di conto bancario (art. 45 e 47 cpv. 3 AIMP)

- 2 -

Fatti: A. L’11 marzo 2004 Interpol Roma ha chiesto alle competenti autorità svizzere l’arresto provvisorio in vista di estradizione di B.______, cittadino italiano residente in Ticino, per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso. Tale richiesta è fondata su un’ordinanza di custodia cautelare emessa il 15 novembre 2002 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro (v. sentenza del Tribunale penale federale del 16 giugno 2004, inc. BK_H 056/04).

B. B.______ è stato provvisoriamente arrestato il 30 aprile 2004 e posto in de- tenzione estradizionale; il 3 maggio 2004 l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione, notificato il 6 maggio successivo all’interessato in carcere.

L’11 maggio 2004 l’Ambasciata d’Italia a Berna ha presentato una doman- da formale di estradizione, completata dalla necessaria documentazione.

C. Con decisione incidentale del 13 maggio 2004, l’UFG ha ordinato il blocco di un conto bancario presso la Banca C.______ di X.______ appartenente alla A.______SA, società di cui B.______ è azionista in misura del 50% nonché procuratore con firma individuale.

D. Il 4 giugno 2004 la A.______SA è insorta dinanzi alla Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale, chiedendo l’annullamento dell’impugnato ordine di sequestro oppure, in via subordinata, lo sblocco del conto banca- rio nella misura del 50%. Essa postula altresì la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo. Le argomentazioni ricorsali saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.

E. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2004 l’UFG ha chiesto di respingere il gravame. Con replica del 24 giugno 2004 A.______SA ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni esposte in sede di reclamo. L’UFG non è stato invitato a duplicare.

- 3 - F. Con decreto dell’8 giugno 2004, il Presidente della Corte dei reclami penali ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo.

Diritto: 1. Giusta l’art. 48 cpv. 2 AIMP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, con- tro le decisioni dell’UFG in materia di carcere in vista di estradizione e se- questro conservativo è ammesso, entro il termine di dieci giorni dalla notifi- ca del provvedimento di arresto o di sequestro, il reclamo alla Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale. Gli art. 214-219 PP sono appli- cabili per analogia.

In concreto, la decisione di sequestro impugnata è stata trasmessa dalla banca alla reclamante con lettera del 18 maggio 2004, ma ritirata alla posta di Y.______ solamente il 26 maggio 2004, come attestano le ricevute po- stali prodotte (v. atti 1.4 e 1.5. allegati al reclamo). Il reclamo, datato 4 giu- gno 2004, risulta pertanto tempestivo, intervenendo nel termine di 10 giorni di cui all’art. 48 cpv. 2 AIMP. La legittimazione ricorsuale è in concreto da- ta, essendo la reclamante titolare della relazione bancaria posta sotto sequestro (art. 214 cpv. 2 PP).

2. L’art. 45 AIMP (dal titolo di “sequestro conservativo”) prevede che in caso di fermo della persona soggetta ad estradizione, gli oggetti o i beni che possono servire come mezzi di prova nel procedimento penale straniero o provengono dal reato sono posti al sicuro. L’UFG decide ulteriormente quali di questi oggetti o beni debbano rimanere o essere messi al sicuro (art. 47 cpv. 3 AIMP).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro ai sensi dell’art. 45 AIMP costituisce solo una misura provvisionale volta ad assicu- rare i mezzi di prova nel corso del procedimento penale straniero o a sal- vaguardare i proventi di reato; come tale, esso non pregiudica ancora ma- terialmente i diritti patrimoniali dell’interessato, rivestendo un carattere pu- ramente conservatorio. Il sequestro è pronunciato in vista di una successi- va decisione di consegna - che non pregiudica -, e può essere pronunciato se la consegna non appaia manifestamente inammissibile (DTF 121 IV 41 consid. 4b/bb; sentenza del Tribunale federale del 14 agosto 2001 [8G.43/2001], consid. 2a).

- 4 - 2.1 La reclamante fa preliminarmente notare che B.______ è proprietario solo del 50% del capitale azionario della A.______SA, l’altra metà essendo de- tenuta da D.______, il quale sarebbe egualmente avente diritto economico del conto sequestrato. D.______ disporrebbe peraltro della procura sul conto in questione, conferitagli dopo l’arresto di B.______. Ora, a prescindere dal fatto che le censure relative alla titolarità sui diritti sequestrati non possono essere esaminate nell’ambito della decisione di sequestro, ma devono semmai essere fatte valere nell’ambito della proce- dura di estradizione vera e propria (e della relativa decisione di consegna), non è ben dato di vedere per quale motivo la presenza di un altro azionista nella società reclamante o il fatto che questa persona sia pure lei beneficia- ria economica del conto in questione sarebbero di ostacolo al provvedimen- to adottato. Quale azionista della società con diritto di firma individuale, B.______ era perfettamente in grado di compiere operazioni finanziarie in tutta autonomia e all’insaputa dell’altro azionista, compresa la gestione del conto (da lui stesso) aperto presso la Banca C.______ di X.______. 2.2 La reclamante sostiene che la misura ordinata dall’UFG non sarebbe pro- porzionata, in mancanza di qualsivoglia indizio agli atti che sul conto se- questrato di sua pertinenza presso la Banca C.______ siano pervenuti ave- ri legati all’attività delittuosa imputata a B.______; inoltre, sempre secondo la reclamante, la misura impugnata arrecherebbe un grave e crescente pregiudizio all’attività commerciale – peraltro del tutto lecita - della società. Tali motivazioni non sono tuttavia sufficienti per annullare la misura impu- gnata, ritenuto, da un lato, che il sequestro costituisce solo una misura provvisionale volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso del procedi- mento penale straniero o a salvaguardare i proventi di reato (art. 45 AIMP) e che, dall’altro, non può – a questo stadio della procedura – essere esclu- so che B.______, in quanto azionista al 50% della A.______SA e procura- tore con diritto di firma della società, abbia depositato su tale conto delle somme di denaro provenienti dai reati di cui è imputato in Italia; quest’ultima considerazione è d’altronde rafforzata dal fatto che, per esplici- ta ammissione della reclamante (v. reclamo, pag. 5 in alto, pto 4), il conto li- tigioso è stato aperto da B.______, che ha espletato tutte le pratiche relati- ve e che si è persino dichiarato avente diritto economico dello stesso, il tut- to all’insaputa dell’altro azionista della società. In simili circostanze, visto che la consegna dei valori sequestrati all’autorità richiedente estera non sembra – di primo acchito - manifestamente inam- missibile, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. In attesa del chiarimento da parte dell’autorità inquirente dell’entità e della provenienza dei fondi depositati sul

- 5 - conto sequestrato, non è nemmeno possibile procedere ad uno sblocco parziale dello stesso; l’UFG è comunque invitato a procedere al più presto a tale esame, alfine di non arrecare alla A.______SA più danno del necessario.

3. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto nella mi- sura della sua ammissibilità. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigo- re dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della recla- mante soccombente. Queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano a fr. 800.-.

- 6 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 20 luglio 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a : - Avv. Rossano Guggiari, per la reclamante; - Ufficio federale di giustizia,

Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale federale, applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).